La procura alle liti
L'art. 83 del codice di procedura civile, nel disciplinare la procura alle liti, ovverosia quella necessaria affinché un difensore possa stare in giudizio per conto di una parte, sancisce che questa può essere generale o speciale. Si ha procura generale, più in particolare, quando essa conferisce al difensore il potere di stare in giudizio per il cliente in tutte le cause che lo vedranno coinvolto. Si ha procura speciale, invece, quando essa attribuisce al difensore il potere di stare in giudizio per il cliente solo per una o più liti.
I documenti da presentare sono:
- fotocopia della carta d’identità e codice fiscale dell’avvocato;
- fotocopia della carta d’identità e codice fiscale del rappresentato;
- Numero di telefono e email di entrambi
- Eventuale bozza di procura (se non si vuole utilizzare quella standard del Notaio Conte)
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